(…)

Il contratto è sottoscritto fra le parti, e contiene modalità dell’esecuzione della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro e agli strumenti utilizzati dal lavoratore, tempi di riposo, misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro. L’accordo può essere a termine o a tempo indeterminato (in questo caso, preavviso minimo di trenta giorni, che diventano 90 nel caso di lavoratori disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge 68/1999). In presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato.

Il trattamento economico, come già previsto dal testo originario, è pari a quello dei colleghi che svolgono pari mansioni, è possibile riconosce al lavoratore in smart working il diritto all’apprendimento permanente, in modalità formali, non formali o informali, e alla periodica certificazione delle relative competenze. Nessuna variazione su obblighi relativi a sicurezza, protezione dati, obbligo assicurazione infortuni. Soppresso l’articolo che prevedeva la possibilità per la contrattazione collettiva di introdurre ulteriori elementi di supporto al lavoro agile.

 

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By jvb