Interessante iniziativa el sindacato UniSin in tema di smart working:

UNISIN/CONFSAL chiede chiarimenti al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla definizione di “luogo di lavoro” in caso di svolgimento di lavoro agile. Nel proporre l’interpello UNISIN/CONFSAL ha anche fornito la soluzione interpretativa che, a suo parere, risponde alle esigenze della categoria e cioè che debba essere l’Azienda a sopportare i costi per la postazione di lavoro, posto che nei confronti della lavoratrice/lavoratore agile si applica la disciplina sulla salute e sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. (Intero documento consultabile qui).

Poichè UniSin richiama espressamente il Dlg 81/2008 deve intendersi che tra i costi per la postazione di lavoro debbano intendersi anche quelli per il riscaldamento/raffrescamento? Nell’interpello infatti la postazione di lavoro è intesa come: “scrivania, seduta, prodotti di illuminazione specifici per lavorare in modo adeguato e conforme alla normativa sulla salute e sicurezza“.

Inoltre UniSin ribadisce che il lavoro agile debba essere “correttamente remunerato e affrancato da spese che non possono essere ribaltate su Lavoratrici e Lavoratori“. Quindi dobbiamo finalmente aspettarci che il buono pasto venga erogato ai lavoratori indipendentemente dalla sede ove prestano l’attività lavorativa?

Aspettiamo trepidanti gli sviluppi.

By Pigi