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Smart working

Poletti fa subito una precisazione: non vengono previste nuove tipologie contrattuali per il lavoro agile, o smart working, che è invece considerato una modalità flessibile di lavoro subordinato. Quindi, lo smart working è una tipologia di lavoro subordinato che si svolge con regole particolari, ad esempio non prevedendo necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, ma in ogni caso rispettando i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. La legge prevede per lo smart working il diritto al trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda.

=> Smart working: stato dell’arte in Italia

Gli incentivi fiscali e contributivi previsti per il lavoro subordinato in materia di salario di produttività, sono applicabile anche al lavoro agile.  Ci sono poi una serie di norme per tutelare la sicurezza sul lavoro di coloro che svolgono la prestazione con modalità di smart working: in genere, la copertura INAIL è collegata alla presenza in sede del lavoratore, mentre vengono introdotti meccanismi per estenderla anche al lavoro agile. E’ sempre previsto che i contratti collettivi di lavoro possano introdurre ulteriori regole in materia di smart working.

 

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By jvb