La vicenda della “guerra” alle bici avviata dal sindaco di Pescate, Lecco, ha riportato l’attenzione su una norma del Codice della Strada ignorata da molti. Il regolamento al codice della strada, prescrive anche le caratteristiche che il dispositivo acustico deve possedere per non incorrere in sanzioni. “Il suono emesso dal campanello – recita infatti l’art. 223 – deve essere di intensità tale da poter essere percepito ad almeno 30 metri di distanza”! E chi non ha il campanello sulla bici è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. (Qui l’articolo).

Prima ancora del campanello bisognerebbe incentivare l’uso di dispositivi che consentano ai ciclisti di essere visibili col buio. Troppe sono ancora le bicilette che si muovo dopo il tramonto senza luci anteriori e posteriori. Se vogliamo salvaguardare la salute delle persone è la prima cosa da fare. Anche a #Meda

By Pigi