(Via Lastampa.it)

Il cassiere della banca negozia assegni non trasferibili: bastano le relazioni degli ispettori per licenziarlo

Licenziato per giusta causa a seguito di diversi accertamenti ispettivi, un cassiere di una banca si vedeva confermare la sanzione disciplinare anche dai giudici di primo e secondo grado a cui si era rivolto per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento stesso. Gli addebiti contestati erano consistiti in transazioni anomale quali la negoziazione di assegni non trasferibili a persone diverse dai beneficiari, l’effettuazione di operazioni su saldi indisponibili senza l’autorizzazione del titolare della dipendenza della banca, operazioni la cui relativa documentazione riporta firme non conformi e l’applicazione su alcune operazioni contabili di valute non autorizzate da organi competenti e numerose operazioni di cambio. Il licenziamento viene confermato anche dai giudici di Cassazione (sentenza 24342/13), i quali hanno evidenziato che spetta «al giudice del merito individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza» e, nel caso di specie, le relazioni degli ispettori della banca «sono state ritenute attendibili in quanto concernenti rilevazione di vicende tecniche, oggettive e non contenenti giudizi oltre ad aver trovato riscontro nella documentazione prodotta». Il ricorrente, dunque, oltre a vedersi confermato il licenziamento, è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio.<br />

Fonte: www.dirittoegiustizia.it 

By jvb