La recentissima sentenza del Tribunale di Milano, sez. lavoro, n. 4390/2023 pubbl. il 19/12/2023 (all. 1), ha stabilito che il datore di lavoro non può invocare l’art. 2087 c.c. al fine di imporre – pena la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione – i cosiddetti “vaccini anti sars cov2” (in realtà dei medicinali di terapia genica, v. Vaccini Covid: contrasto tra AIC e normativa eurounitaria) ai dipendenti non obbligati all’inoculo dal decreto legge 44-2021. (…)

Bene, finalmente si comincia – almeno – ad usare i termini corretti: non vaccini ma “medicinali di terapia genica”. Come sempre si arriva in ritardo e si prova a “chiudere il recinto” quando i buoi sono scappati e già finiti al macello.

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Il datore di lavoro non può invocare l’art. 2087 c.c. per imporre il vaccino anti-Covid

By aidos