La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 8911 del 2019, ha stabilito che il dipendente può rifiutarsi di svolgere la prestazione se il datore di lavoro omette l’applicazione delle misure di sicurezza, ma è tenuto a provare “la gravità e la rilevanza di questo inadempimento, qualora la violazione non riguardi precauzioni espressamente previste dalla legge e attenga agli obblighi generali fissati dall’articolo 2087 del codice civile” (dal Quotidiano del lavoro del Sole 24 Ore del 5.4.2019).
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