Il nuovo impianto normativo si caratterizza per l’apprezzabile intento di promuovere in Italia una diffusione del sistema di whistleblowing che includa nel suo ambito di applicazione la più ampia platea di operatori economici, siano essi pubblici o privati.

Sebbene risulti apprezzabile l’impegno del legislatore a che una nuova cultura della legalità si diffonda in ambito lavorativo, permettendo che il lavoratore si faccia parte attiva nella segnalazione di condotte illecite perpetrate all’interno dell’azienda, i tempi per un giudizio certo circa la reale efficacia del nuovo sistema appaiono non del tutto maturi.

Peraltro ancora oggi emerge dalla prassi operativa da un lato una percezione distorta del whistleblower non quale valore per la società, bensì come “un elemento di disturbo (…) poiché capace tanto di mettere a repentaglio la reputazione di quest’ultima, quanto di rompere omertà consolidate, dall’altro l’incompleta efficacia delle segnalazioni rispetto alle potenzialità dell’istituto del whistleblowing.

A tale riguardo, come evidenziato in sede di primo commento alla nuova normativa,[28] il legislatore avrebbe forse potuto prevedere nel DDL di una maggiore tutela del whistleblower mediante la creazione di un fondo a copertura di eventuali spese legali del soggetto segnalante, così da incentivare maggiormente l’efficacia dell’istituto.

Ma c’è di più….

UniCredit: Il Codice di condotta e il Whistleblowing

Immagine: Via Giphy

By jvb