Le circolari di Bankitalia indicavano di non considerare la commissione di massimo scoperto nel computo del superamento o meno della soglia del tasso d’usura. La Corte di Cassazione ha definito illegitto questo approccio:

La Corte di Cassazione interpretando correttamente la legge 108/96 aveva riaffermato che indipendentemente da quanto stabilito dai banchieri e dalle norme amministrative di Bankitalia, il codice penale, ai sensi del quarto comma dell’art. 644 c.p. impone di considerare rilevanti ai fini della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, e tra di essi rientra indubbiamente la commissione di massimo scoperto

Ma non solo:

La sentenza della S.C. ha anche affermato come gli organi di vertice degli istituti di credito (nella specie, nella persona del presidente del consiglio di amministrazione), indipendentemente dalla suddivisione dei compiti all’interno dell’istituto, sono i garanti primari della corretta osservanza delle disposizioni di legge in tema di erogazione del credito e, quindi, sussiste a loro carico una posizione di garanzia con l’obbligo di vigilanza e controllo dell’osservanza di tali disposizioni, segnatamente quelle in tema di superamento del tasso soglia usurario, con la conseguente possibilità di affermare, in caso di omissione di controllo, quantomeno la corresponsabilità per le erogazioni a tasso usurario, ricadendo tale omissione nella sfera di azione dell’art. 40, comma 2, c.p., secondo cui “non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo”.

Per approfondimenti:

BANCHE: ADUSBEF, BANKITALIA INDAGATA PER CONCORSO IN REATO DI USURA?

e

Usura bancaria: da quale data le banche ”non potevano non sapere”?

By jvb