(…) Pertanto, il soggetto che intenda controllare la Certificazione COVID-19 deve essere stato nominato Responsabile del trattamento dati dal Titolare del trattamento dati (Ministero della Salute), deve avere assolto all’obbligo di formarsi ex artt. 29, 32, 39 del GDPR, deve rilasciare l’informativa relativa al «quadro di fiducia» all’interno del quale si collocano le procedure per la verifica dei dati contenuti nel «green pass», indicando, precisamente i soggetti deputati al controllo delle certificazioni, e le misure per assicurare la protezione dei dati personali sensibili contenuti nelle certificazioni (art. 9 DL 52). (…)

Tratto da: Solo il Ministero della Salute ha titolo a verificare il Green pass!

By aidos