Per i Giudici della Corte di Cassazione (sentenza 12094 del 17 maggio 2018), se il rifiuto non è pretestuoso ma motivato, e dettato da una “oggettiva impossibilità” di svolgere i nuovi compiti assegnati, rientra nel campo della valutazione oggettiva del dipendente, che non deve essere giudicato inadempiente rispetto a determinati obblighi contrattuali.
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