I TAMPONI SONO A CARICO DEI DATORI DI LAVORO. Il D.Lgs. 81/2008, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 1: a pagina 15 del documento, all’art. 15 “Misure generali di tutela”, al comma 2 recita che “Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”. L’art. 74 del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro afferma che “Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato DPI, qualsiasi attrazzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità nel campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1 del Regolamento (UE) n. 2016/425”.
Nello stesso testo, l’art. 18 al comma 1 lettera D afferma che è dovere del datore di lavoro fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente.
Da qui si deduce che il DPI è a carico del datore di lavoro che lo deve fornire al lavoratore. https://www.informazionelibera.org/cronaca-sanitaria/greenpass-tamponi-e-test-salivari-sono-a-carico-dei-datori-di-lavoro.html

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Greenpass: tamponi e test salivari sono a carico dei datori di lavoro | Informazione Libera Press
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