Per la Cassazione, non si desume dal codice civile alcun obbligo del lavoratore circa compiti, quali la reperibilità, aggiuntivi ed estranei alla prestazione dedotta in contratto
di Lucia Izzo – Dalle norme del codice civile, in particolare dal combinato disposto degli artt. 2086, 2094 e 2104, non è possibile dedursi la sussistenza a carico del lavoratore di un obbligo di eseguire compiti, quali quello di reperibilità, aggiuntivi ed estranei rispetto alla prestazione ordinaria dedotta in contratto.
Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell’ordinanza n. 7410/2018 respingendo il ricorso di una nota catena di supermercati….
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