È necessario che la parte variabile delle remunerazioni delle figure aziendali che influenzano il processo di assunzione dei rischi fletta in linea con i risultati reddituali: non dovranno, in particolare, distribuire bonus le aziende in perdita. I premi devono essere legati al conseguimento di risultati stabili, non dovuti semplicemente a eventi di natura straordinaria: solo le componenti reddituali strutturali possono costituire il punto di riferimento nella definizione dei bonus e nell’applicazione dei sistemi che ne prevedano, in alcuni casi, la restituzione.

Anche i compensi pagati in caso di conclusione anticipata dei rapporti di lavoro devono essere legati in modo chiaro ed efficace ai risultati conseguiti: la determinazione delle buonuscite deve essere basata su adeguati meccanismi di valutazione dell’operato del manager. Il compenso deve essere differito per un periodo di tempo congruo, che consenta di convalidare la bontà della gestione. Se non si registrerà un adeguamento spontaneo a questi principi, norme e controlli andranno resi più stringenti.

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