Trasferimento del lavoratore e principio di buona fede e correttezza
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Avv. Prof. Stefano Lenghi – Con sentenza 28 gennaio 2016 n. 1608 (qui sotto allegata) la Corte di Cassazione, Sez. Civ. Lav., ha affermato che, in caso di trasferimento del lavoratore ad una diversa unità produttiva per ragioni tecniche, organizzative e produttive, il datore di lavoro, soprattutto in considerazione delle condizioni economiche, familiari o di salute del prestatore, è tenuto a trasferire quest’ultimo in una sede più vicina di quella assegnatagli, ove l’utilizzazione del prestatore in tale sede più vicina sia compatibile con il soddisfacimento delle suddette ragioni e paritariamente proficua per l’azienda, dovendo il datore adottare la soluzione meno gravosa per il dipendente.

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