La Cassazione chiarisce i limiti al trasferimento del dipendente che usufruisce dei permessi della Legge 104/1992: il rifiuto non giustifica il licenziamento.
Con la sentenza n. 24015/2017 la Corte di Cassazione ha chiarito i vincoli legati al trasferimento del lavoratore che usufruisce dei permessi previsti dalla Legge 104 del 1992 in caso di assistenza ai familiari disabili. In particolare, i giudici hanno chiarito che il dipendente che presta assistenza a un proprio familiare con handicap ai sensi della Legge 104/92 non può essere trasferito unilateralmente da una sede di lavoro a una nuova, quand’anche il trasferimento non comporti lo spostamento a una nuova unità produttiva. L’eventuale rifiuto del dipendente non rende quindi legittimo il licenziamento… continua qui
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