La tredicesima è pignorabile al pari della retribuzione mensile, essendo calcolata proprio sulla base di quest’ultima. Questo significa che nonostante la tredicesima venga versata in maniera differita, a fine anno, in base alle somme maturate ogni mese dal lavoratore, alla tredicesima mensilità si applica la medesima disciplina vigente in tema di pignorabilità dello stipendio. Ricordiamo che a porre un limite alla pignorabilità dello stipendio è tuttavia il codice di procedura civile, al fine di garantire al lavoratore l’intangibilità del cosiddetto minimo vitale.

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By jvb