Impugnazione licenziamento: i termini per andare in giudizio.

L’impugnazione del licenziamento va presentata in sede giudiziale entro 180 giorni dall’atto extragiudiziale, non dal 60esimo giorno successivo al licenziamento: sentenza di Cassazione.

Il termine per l’impugnazione del licenziamento in via giudiziale si conta a partire dall’atto extragiudiziale, e non dalla fine dei 60 giorni entro i quali è possibile l’impugnazione extragiudiziale: lo ha stabilito la Corte di Cassazione con sentenza 5717 del 20 marzo 2015. Il caso si riferisce a una vicenda accaduta quando ancora la legge prevedeva che il termine per andare in giudizio fosse di 270 giorni, mentre successivamente è intervenuta la Riforma del Lavoro Fornero del 2012 (articolo 1, comma 38, legge 92/2012) che ha limitato il periodo a 180 giorni.

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Il punto è da quando bisogna iniziare a calcolare questo periodo (che ora, appunto, è di 180 giorni). L’articolo 32 della legge 183/2010 prevede che il dipendente, nel caso in cui ritenga il licenziamento ingiustificato, debba impugnarlo in via extragiudiziale entro 60 giorni. Questo atto diventa inefficace se non è seguito dall’impugnazione del licenziamento in sede giudiziale entro un termine che ora, per effetto della Riforma del Lavoro Fornero, è di 180 giorni ma nel caso in esame era ancora a 270 giorni. Ebbene la Corte d’Appello aveva ritenuto legittimo il ricorso di una dipendente ritenendo che i 270 giorni dovessero conteggiarsi a partire dal 60esimo giorno successivo al licenziamento, interpretando quindi la legge in modo da considerare il termine complessivo per l’impugnazione licenziamento in via giudiziale pari a 330 giorni complessivi (270 + 60). Ebbene, la Cassazione ha stabilito che invece la decorrenza inizi dal giorno dell’atto di impugnazione extragiudiziale.

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By jvb