Gli interventi obbligatori per mantenere in efficienza gli impianti di riscaldamento rientrano nelle prestazioni di servizi con Iva agevolata al 10%. L’aliquota ridotta è applicabile alle revisioni periodiche obbligatorie delle caldaie, sia condominiali sia ad uso esclusivo, in edifici ad uso prevalentemente abitativo. La precisazione è contenuta nella risoluzione n.15/E del 4 marzo. Il documento di prassi ha anche chiarito che nel caso in cui l’intervento includa altri servizi (ad esempio, la coperture assicurativa della responsabilità civile verso terzi), l’aliquota da applicare sarà quella ordinaria del 21% se i corrispettivi per le diverse prestazioni non sono indicati separatamente nella fattura. La ditta che ha eseguito i lavori può richiedere il rimborso dell’Iva eventualmente versata in eccesso (entro due anni), a condizione che dimostri di averla a sua volta restituita al committente.
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