Va retribuito il tempo relativo allo spostamento del lavoratore per andare dal luogo in cui termina il lavoro a quello in cui era iniziato: la sentenza della Cassazione.

Con la sentenza n. 850/2017 la Corte di Cassazione ha chiarito che i dipendenti che terminano la loro attività in un luogo diverso rispetto a quello in cui la prestazione ha inizio, come avviene tipicamente per i lavoratori con mansioni di autista, hanno diritto alla retribuzione per il tempo relativo allo spostamento presso la sede di lavoro dal luogo denominato “posto di cambio” nel quale il turno venga a cessare…

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By jvb