Motivazioni conformi e scelte non irragionevoli nel viaggio “in itinere”

Le motivazioni della Corte di appello, condivise dalla Cassazione, si erano fondate sulla valutazione che l’infortunio “non rientra tra quelli definibili come in itinere:

  • perché non occorso nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro;
  • perché accaduto in orari non collegabili necessariamente con l’orario di lavoro”.

Si era accertato che l’incidente non si era verificato nel normale tragitto dalla casa di normale abitazione sino al luogo di lavoro, ma dalla località scelta per le ferie (fatto irrilevante, per la Corte, che il datore di lavoro ne fosse a conoscenza), e, per di più, che il lavoratore non era stato in grado di offrire la prova:

  1. dell’impossibilità di utilizzare un mezzo pubblico e
  2. della necessità di scegliere le ore notturne per compiere il tragitto (non rilevante il fatto, addotto dal lavoratore, delle condizioni climatiche più favorevoli per compiere il viaggio).

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Qui il testo della sentenza: Cassazione Civile, Sez. Lav., 13 gennaio 2014, n. 475.

By jvb