(…) “i comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (Pef) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal Pef per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”

Modifiche quelle apportate dal suddetto comma 5 dell’art 107 d.l n. 18/2020, che Arera nel comunicato del 24 marzo 2020 ha evidenziato, ritenendo che la deroga alla copertura dei costi, alla corretta applicazione dei calcoli per la loro determinazione “possa rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere.”

Da qui e dalla considerazione di molteplici altri fattori la decisione di Arera di introdurre elementi di flessibilità nel settore dei rifiuti, che gli Enti territorialmente competenti (ETC) possono adottare per agevolare l’uscita dall’emergenza Coronavirus, garantendo al contempo la continuità di questo servizio essenziale. (…)

Tassa rifiuti più bassa causa Covid19

By aidos