La congruità del licenziamento va fatta tenendo presente sia il fatto contestato al lavoratore, ma anche al grado di affidamento richiesto dalle mansioni da lui svolte, alla qualifica rivestita, ai danni eventualmente arrecati, alle circostanze dei fatti verificatisi, ai motivi e all’intensità dell’elemento intenzionale o di quello colposo.

Qui il post e la sentenza della Cassazione

By jvb