Di seguito il comunicato unitario del primo tavolo

Comunicato Sindacale 1° Tavolo sull’operazione Gibson

Ribadiamo che le vere e piene tutele occupazionali sono solo per i primi cinque anni. A scanso d’equivoci ecco l’articolo delle tutele occupazionali inserito nell’Accordo:

Art. 9
A favore dei dipendenti interessati dal presente accordo, in relazione al trasferimento del relativo ramo d’azienda a V-TServices, tenuto conto della specificità dell’operazione, UniCredit/Ubis confermano le previsioni dell’art. 9 dell’Accordo 17 febbraio 2012.
Le Parti, in considerazione della situazione peculiare di V-TServices – trasferimento di ramo d’azienda a società neocostituita con pacchetto azionario di maggioranza posseduto da gruppo non bancario di matrice estera – hanno peraltro inteso rafforzare significativamente tali previsioni con le seguenti specifiche statuizioni circa i profili occupazionali dei dipendenti provenienti da Ubis:
– la tutela prevista dal 1° comma dell’articolo 9 del Verbale 17 febbraio 2012 si attiva anche in presenza di trasferimento di ramo d’azienda a soggetto esterno al Gruppo UniCredit;
– le previsioni di cui al già citato articolo 9 – primo, secondo, terzo e quarto comma – del Verbale 17 febbraio 2012 vengono estese di ulteriori cinque anni (per quanto concerne nello specifico il predetto secondo comma sino a tutto il 31 agosto 2028, nel caso di rinnovo della commessa sino ad allora).

Nello specifico quindi:
a) in caso di tensioni occupazionali direttamente correlate a perdita del controllo proprietario, vendita o cessione dell’azienda ovvero di rami di azienda, crisi aziendali, processi di ristrutturazione organizzativa/delocalizzazione e di ridimensionamento/redistribuzione territoriale dei poli di V-TServices connesse anche alle sopraindicate caratteristiche della società, i Lavoratori/Lavoratrici non altrimenti ricollocabili nell’ambito territoriale della sede di lavoro ed ancora in esubero successivamente all’applicazione di tutte le procedure contrattuali e di legge in materia di riduzione di personale applicabili – ivi compreso il fondo di solidarietà di settore -, in alternativa ad eventuali incentivi all’esodo erogati da V-TServices,

saranno assunti da Ubis o altra Azienda del Gruppo UniCredit senza soluzione di continuità temporale, con il livello di inquadramento, retributivo e di anzianità in allora maturato e verranno assegnati, compatibilmente con le esigenze organizzative, nel suddetto ambito territoriale. Le previsioni di cui al presente alinea avranno efficacia per la durata di 5 anni dalla data del 1° settembre 2013 (e pertanto fino al 31 agosto 2018);

b) in caso di tensioni occupazionali causate da recesso unilaterale di Ubis dal contratto di servizio stipulato con V-TServices dovuto alla decisione strategica di Ubis di internalizzare le attività, di esternalizzare le medesime ad altro soggetto fornitore, ovvero di non rinnovare il contratto alla prima scadenza, i Lavoratori/Lavoratrici non altrimenti ricollocabili nell’ambito territoriale della sede di lavoro ancora in esubero successivamente all’applicazione di tutte le procedure contrattuali e di legge applicabili in materia di riduzione di personale in alternativa ad eventuali incentivi all’esodo erogati di V-TServices, saranno assunti da Ubis o altra Azienda del Gruppo UniCredit senza soluzione di continuità temporale, con il livello di inquadramento, retributivo e di anzianità in allora maturato e verranno assegnati, compatibilmente con le esigenze organizzative, nel suddetto ambito territoriale. Le previsioni di cui al presente alinea avranno efficacia per tutta la durata del primo contratto di servizio (pertanto 10 anni dal 1° settembre 2013). In via assolutamente eccezionale – stante l’assoluta specificità della situazione italiana (in cui il Programma Newton ha già condotto alla realizzazione concreta di 2 specifici progetti, HrSsc e Invoices Management, accompagnati dai relativi accordi sindacali di ingresso, di cui in Premessa) e delle criticità del mercato del lavoro nel contesto nazionale in cui questa si realizza – le Parti concordano altresì che, nell’ipotesi di rinnovo del suddetto contratto di servizio, le previsioni di cui al presente alinea avranno efficacia anche per la durata di rinnovo del contratto nel limite del 31 agosto 2028.

L’impegno espresso nel presente articolo riguarda il personale Ubis trasferito a V-TServices in virtù della presente intesa il quale risultasse, al momento degli eventi indicati ai punti che precedono, privo a qualsiasi titolo di requisiti pensionistici

ovvero di eventuali altre misure di sostegno al reddito (fondo di solidarietà) tempo per tempo vigenti nel settore, esperite le necessarie procedure di legge e di contratto.

Le Parti medesime si danno atto che, nell’ipotesi di attivazione delle situazioni di rientro di cui al presente articolo, opereranno in allora congiuntamente con l’obiettivo di gestire l’impatto sugli organici di Ubis o altra Azienda del Gruppo UniCredit negli ambiti territoriali di riallocazione, eventualmente facendo ricorso all’applicazione di tutte le procedure contrattuali e di legge in materia di riduzione di personale applicabili- ivi compreso il fondo di solidarietà di settore

Norma Transitoria

Le Parti – in relazione alla specificità rappresentata dalla presenza di sedi operative di ridottissime dimensioni (pari o inferiori 5 unità) e tenuto conto di quanto dichiarato in Premessa da parte aziendale circa il loro mantenimento nel tempo – concordano che al termine del periodo di cui alla lettera b, ove dette strutture dovessero avere una situazione organica ulteriormente residuale tanto che la loro situazione decentrata diventi organizzativamente e funzionalmente antieconomica (e non siano realizzabili situazioni di redeployment anche in IBM Italia, ove possibile nell’ambito della provincia/area metropolitana), si incontreranno al fine di valutare possibili soluzioni tra cui anche la riallocazione nei suddetti ambiti territoriali, presso l’Azienda di origine ovvero altra Azienda del Gruppo UniCredit.

Dichiarazione UniCredit

UniCredit S.p.A., raccogliendo la specifica sollecitazione sindacale, si impegna a valutare, compatibilmente con le esigenze organizzative delle Aziende del Gruppo, eventuali eccezionali possibilità di riallocazione a fronte di richieste di rientro nel Gruppo avanzate da parte di Lavoratori/Lavoratrici destinatari della presente intesa che siano supportate da straordinari e comprovati motivi di carattere personale.