(…) In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, si prevede l’ampliamento della tutela per gli eventi dipendenti da rischi connessi alla prestazione resa al di fuori dei locali aziendali e anche una rivisitazione del concetto di infortunio in itinere. Nel nuovo assetto del lavoro agile, la tutela contro questo tipo di infortuni dovrebbe includere anche gli eventi verificatisi nel percorso di andata e ritorno dall’abitazione sino al luogo esterno all’azienda scelto per svolgere la prestazione. La scelta di tale luogo, precisa la norma, deve essere connessa alla prestazione o deve rispondere alla necessità di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e deve rispondere a criteri di ragionevolezza.(…)

Per l’attivazione del lavoro agile è necessaria la firma di un patto scritto tra azienda e dipendente, ai fini della regolarità amministrativa e della prova; mediante tale accordo le parti disciplinano l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, definendo le modalità con cui il datore di lavoro potrà esercitare il potere direttivo del datore di lavoro e quali sono gli strumenti utilizzati dal lavoratore.

L’accordo individua inoltre i tempi di riposo nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del dipendente dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro (aspetto importante, questo, per tutelarlo da eventuali abusi).

Il disegno di legge precisa che l’accordo mediante il quale viene introdotto il lavoro agile può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.(…)

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By jvb