Una casistica che ben si adatta alla situazione vigente nel mondo bancario:

(…)  Dal quadro complessivo della normativa e tenuto conto del contesto e della tipologia aziendale del caso proposto dall’interpellante (azienda con più di 15 lavoratori), le modalità di elezione o designazione del Rls dovranno essere oggetto di regolamentazione dalla contrattazione collettiva di riferimento per l’azienda. Se però, aggiunge la Commissione, la contrattazione non è ancora esistente e la precedente ha superato i propri termini di efficacia, deve “operare la precedente disciplina contrattuale in regime di ultrattività”.

Alla domanda se “la nomina del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è soggetta a scadenza o rinnovo e, in caso positivo, dopo quanto tempo vanno rinominato, la Commissione risponde che se il mandato del Rls è scaduto, perché riferito ad una contrattazione collettiva scaduta, lo stesso potrà continuare a svolgere legittimamente le proprie funzioni di rappresentanza e fino a quando non intervenga la successiva regolamentazione contrattuale. In base ad essa si procederà a una nuova elezione o designazione. (…)

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By jvb