…beccatevi quello dell’anno scorso, tanto son tutti uguali. Ma è mai possibile che ogni anno siamo a ripeterci sempre le stesse cose? Che amarezza.

 

Dircredito – Fabi – Fiba/Cisl – Fisac/Cgil – Sinfub – Ugl Credito – UilCa

Gruppo UniCredit

PIANIFICAZIONE FERIE ANNO 2012

ED UTILIZZO DELLE EX FESTIVITA’

 

Come noto, le Direzioni del Personale di tutte le società hanno inviato una mail ai propri dipendenti sulla pianificazione delle ferie ed ex-festività 2012.

Fermo restando che stigmatizziamo la modalità unilaterale dell’iniziativa, senza aver dato modo alle OO.SS. di un confronto preventivo sul tema, con questa nota, oltre che esprimere la nostra posizione, intendiamo chiarire il contesto di riferimento, sia per quanto attiene la fruizione delle ferie, sia per l’utilizzo delle “ex festività”.

Ricordiamo anche che questa tematica è stata inserita, solo pochi giorni fa, nell’ipotesi di rinnovo del CCNL, ipotesi che non è ancora stata presentata ai lavoratori (le assemblee inizieranno nei prossimi giorni).

 

1. Utilizzo delle “ex-festività“

Il diritto sancito dal CCNL ancora vigente, e confermato nel nuovo, attribuisce al lavoratore la scelta se fruire o meno delle ex festività come assenza dal servizio oppure, in alternativa, se accedere al riconoscimento economico automatico nell’anno successivo.

Lo stesso Contratto Nazionale riconosce al solo lavoratore il diritto di scegliere tra la fruizione di dette giornate entro il 14/12 o la loro monetizzazione.

Sempre secondo il CCNL, il dipendente è obbligato ad inserire le ex festività nel piano ferie solo se la loro fruizione avvenga in unica soluzione o comunque nella misura di tre o più giornate consecutive.

Ricordiamo che è possibile utilizzare le ex festività anche a mezze giornate (non in giornate semifestive) e il termine o l’inizio dell’assenza deve coincidere con l’intervallo.

 

2. Pianificazione delle ferie per l’anno 2012

Relativamente a questo punto, inserito nella mail aziendale, gioverà ricordare che lo specifico tema impatta con le norme di legge e la previsione contrattuale, entrambe scritte comunque a tutela del lavoratore, al fine di consentire la fruizione massima delle ferie (nell’ottica del recupero psico-fisico), in un’ottica di massima concedibilità da parte dell’azienda.

Nell’ottica di cui sopra, la legge prevede in capo all’azienda l’obbligo di concedere almeno due settimane di ferie nel corso dell’anno, lasciando la fruibilità delle rimanenti giornate entro il termine massimo di 18 mesi.

Il CCNL, poi, è ancora più favorevole, disponendo che il lavoratore debba fare le ferie in un unico periodo e che l’azienda, al massimo, possa dividerle in due periodi.

Di seguito riportiamo uno stralcio del testo dell’art. 49 del CCNL 8/12/2007:

4. I turni delle ferie debbono essere fissati tempestivamente dall’impresa, confermati al lavoratore/lavoratrice e rispettati; solo in casi eccezionali si possono variare di comune intesa tra l’impresa ed il lavoratore/lavoratrice.

5. L’impresa, solo per particolari esigenze di servizio, può dividere le ferie in due periodi, uno dei quali non inferiore a 15 giorni lavorativi.

6. Nella predisposizione dei turni di ferie, nei limiti delle esigenze di servizio, viene data la precedenza ai lavoratori/lavoratrici disabili rientranti nelle categorie di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; per il restante personale si tiene conto delle richieste degli interessati in rapporto alla loro situazione familiare e alla loro anzianità di servizio.

7. L’impresa può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti necessità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dipendente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall’interruzione che il lavoratore/lavoratrice dimostri di aver sostenuto.

8. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell’impresa, nonché per l’eventuale ritorno nella località in cui il lavoratore/lavoratrice si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.

9. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del turno di ferie precedentemente fissato.

 

3. Pianificazione del 20% delle ferie degli anni precedenti

In sede di rinnovo del CCNL, il previgente articolato è stato integrato dalla seguente Dichiarazione delle parti, finalizzata alla salvaguardia dell’occupazione e a favorire le assunzioni:

le parti firmatarie, nel condividere l’obiettivo della coincidenza tra l’orario contrattuale e l’orario di fatto, sottolineano la necessità di assicurare la completa fruizione nell’anno di competenza delle dotazioni previste dal presente contratto per riduzioni di orario, banca delle ore, ex festività e ferie, evitando l’accumulo di residui negli anni successivi e prevedendo il recupero di eventuali giacenze relative ad anni precedenti. Le imprese porranno in essere tutte le possibili misure organizzative dirette a favorire il raggiungimento della finalità di cui sopra”.

Pertanto, se non troviamo illogico che il Capo del Personale di ogni azienda chieda di predisporre la pianificazione delle ferie dell’anno in corso e/o di parte del residuo ferie degli anni precedenti, riteniamo del tutto inaccettabile e fuori luogo anche nella tempistica, la minaccia riferita a eventuali casi di reiterato rifiuto di concordare il piano ferie, con la conseguenza di procedere, d’iniziativa aziendale, a fissare i periodi non programmati.

Ricordiamo che, non di rado, l’accumulo di ferie arretrate è stato una conseguenza della disponibilità dei colleghi a far fronte alla cronica carenza di organici, che tuttora permane, in particolare nella Rete, e non consente, alla luce dei pesanti carichi di lavoro, una serena pianificazione e fruizione delle stesse.

Informiamo, infine, che, a seguito del nostro intervento sul tema, in occasione dell’incontro dello scorso 1 febbraio, l’azienda ha dichiarato una disponibilità assoluta, purché la variazione stia nell’anno, alla modificabilità del piano ferie fissato, in una logica di conciliazione tra esigenze di servizio e necessità del lavoratore.

Milano, 10 febbraio 2012

 Le Segreterie di Gruppo

Dircredito – Fabi – Fiba/Cisl – Fisac/Cgil – Sinfub – Ugl Credito – UilCa

By aidos