Mail aziendali e connessione ad internet sono esclusi dall’applicazione dell’art 4 dello statuto dei lavoratori (“È vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori…”) perché secondo la giurisprudenza, l’articolo in oggetto si applica esclusivamente a strumenti esterni allo svolgimento della prestazione lavorativa (come i sistemi di videosorveglianza), mentre la posta elettronica e la connessione Internet sono considerati strumenti necessari per l’adempimento, da parte del lavoratore, della prestazione lavorativa. L’indirizzo di posta elettronica aziendale in uso al lavoratore avrebbe sì carattere personale, nel senso che lo stesso viene attribuito al singolo lavoratore per l’esercizio delle proprie mansioni, tuttavia “personalità” dell’indirizzo non significa necessariamente “privatezza” del medesimo. L’indirizzo aziendale, proprio perché tale, rientra nella disponibilità di accesso da parte di persone diverse dall’utente abituale, perché la posta elettronica, anche se assegnata al singolo, deve essere intesa come semplice strumento di lavoro.

Per approfondire:

Email aziendali: i poteri di controllo del datore di lavoro

(Immagine: bachecasindacale.wordpress.com)

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