Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Art. 9 
 
                          Congedi parentali 
 
  1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di
anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, puo' astenersi
dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto  o  in  parte  alla
durata della sospensione  dell'attivita'  didattica  o  educativa  in
presenza del figlio, alla durata  dell'infezione  da  SARS-CoV-2  del
figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta  dal
Dipartimento di prevenzione  della  azienda  sanitaria  locale  (ASL)
territorialmente competente a seguito di contatto  ovunque  avvenuto.
Il beneficio di cui al primo periodo e' riconosciuto ai  genitori  di
figli con disabilita' in situazione di gravita'  accertata  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  a
prescindere dall'eta' del figlio, per  la  durata  dell'infezione  da
SARS-CoV-2 del figlio, nonche' per la  durata  della  quarantena  del
figlio ovvero nel caso in  cui  sia  stata  disposta  la  sospensione
dell'attivita'  didattica  o  educativa  in  presenza  o  il   figlio
frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata
disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma puo' essere
fruito in forma giornaliera od oraria. 
  2. Per i periodi di astensione fruiti ai  sensi  del  comma  1,  e'
riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di  cui
al comma 7, un'indennita' pari al 50  per  cento  della  retribuzione
stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2  del  medesimo  articolo
23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 
  3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli  articoli
32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo  2001,
n.  151,  fruiti  dai  genitori  a  decorrere  dall'inizio  dell'anno
scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica  o
educativa  in  presenza  del  figlio  ovvero  di  sospensione   delle
attivita' dei centri diurni a carattere assistenziale dei  quali  sia
stata disposta la chiusura, di durata  dell'infezione  da  SARS-CoV-2
del figlio, di durata della quarantena  del  figlio,  possono  essere
convertiti a domanda nel congedo  di  cui  al  comma  1  con  diritto
all'indennita'  di  cui  al  comma  2  e  non  sono   computati   ne'
indennizzati a titolo di congedo parentale. 
  4. In caso di figli di eta' compresa fra 14  e  16  anni,  uno  dei
genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere  delle
condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal  lavoro
senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne'  riconoscimento
di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento  e  diritto
alla conservazione del posto di lavoro. 
  5. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo  di  cui  ai
commi 1 e 4 oppure  non  svolge  alcuna  attivita'  lavorativa  o  e'
sospeso dal lavoro, l'altro genitore non  puo'  fruire  del  medesimo
congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori  di  anni
quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di  alcuna
delle stesse misure. 
  6. I genitori lavoratori iscritti in via  esclusiva  alla  Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al  comma  1  e
per il periodo di cui al comma 9 e nel limite  di  spesa  di  cui  al
comma 7, per i figli conviventi minori  di  anni  quattordici,  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico  congedo,  per  il
quale  e'  riconosciuta  una  indennita',   per   ciascuna   giornata
indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato
secondo la base di calcolo utilizzata ai  fini  della  determinazione
dell'indennita' di maternita'. La medesima indennita'  e'  estesa  ai
genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed e' commisurata, per
ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della  retribuzione
convenzionale  giornaliera  stabilita  annualmente  dalla  legge,   a
seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. 
  7. I benefici di cui ai commi da 1 a 6 sono riconosciuti nel limite
di spesa di 29,3 milioni  di  euro  per  l'anno  2021.  Le  modalita'
operative per accedere ai benefici di cui al presente  articolo  sono
stabilite dall'INPS.  Sulla  base  delle  domande  pervenute,  l'INPS
provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del  limite  di
spesa di cui al presente comma.  Qualora  dal  predetto  monitoraggio
emerga il raggiungimento, anche in via  prospettica,  del  limite  di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. 
  8. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente  articolo,
e' autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021. 
  9. Le misure di cui al presente articolo si applicano  fino  al  31
dicembre 2021. 
  10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.

By aidos