Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.
Art. 9
Congedi parentali
1. Il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di
anni quattordici, alternativamente all'altro genitore, puo' astenersi
dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla
durata della sospensione dell'attivita' didattica o educativa in
presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del
figlio, nonche' alla durata della quarantena del figlio disposta dal
Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL)
territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.
Il beneficio di cui al primo periodo e' riconosciuto ai genitori di
figli con disabilita' in situazione di gravita' accertata ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, a
prescindere dall'eta' del figlio, per la durata dell'infezione da
SARS-CoV-2 del figlio, nonche' per la durata della quarantena del
figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione
dell'attivita' didattica o educativa in presenza o il figlio
frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata
disposta la chiusura. Il congedo di cui al presente comma puo' essere
fruito in forma giornaliera od oraria.
2. Per i periodi di astensione fruiti ai sensi del comma 1, e'
riconosciuta in luogo della retribuzione, nel limite di spesa di cui
al comma 7, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione
stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo
23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
3. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli
32 e 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, fruiti dai genitori a decorrere dall'inizio dell'anno
scolastico 2021/2022 fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto, durante i periodi di sospensione dell'attivita' didattica o
educativa in presenza del figlio ovvero di sospensione delle
attivita' dei centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia
stata disposta la chiusura, di durata dell'infezione da SARS-CoV-2
del figlio, di durata della quarantena del figlio, possono essere
convertiti a domanda nel congedo di cui al comma 1 con diritto
all'indennita' di cui al comma 2 e non sono computati ne'
indennizzati a titolo di congedo parentale.
4. In caso di figli di eta' compresa fra 14 e 16 anni, uno dei
genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere delle
condizioni di cui al comma 1, primo periodo, di astenersi dal lavoro
senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne' riconoscimento
di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto
alla conservazione del posto di lavoro.
5. Per i giorni in cui un genitore fruisce del congedo di cui ai
commi 1 e 4 oppure non svolge alcuna attivita' lavorativa o e'
sospeso dal lavoro, l'altro genitore non puo' fruire del medesimo
congedo, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni
quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna
delle stesse misure.
6. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e
per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al
comma 7, per i figli conviventi minori di anni quattordici, fatto
salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il
quale e' riconosciuta una indennita', per ciascuna giornata
indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato
secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione
dell'indennita' di maternita'. La medesima indennita' e' estesa ai
genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed e' commisurata, per
ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione
convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a
seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.
7. I benefici di cui ai commi da 1 a 6 sono riconosciuti nel limite
di spesa di 29,3 milioni di euro per l'anno 2021. Le modalita'
operative per accedere ai benefici di cui al presente articolo sono
stabilite dall'INPS. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS
provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di
spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio
emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di
spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
8. Al fine di garantire la sostituzione del personale docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente articolo,
e' autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021.
9. Le misure di cui al presente articolo si applicano fino al 31
dicembre 2021.
10. Agli oneri derivanti del presente articolo, pari a 36,9 milioni
di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 17.