Bisognerà dunque adeguarsi entro un 1 anno (maggio 2020) per l’adozione delle disposizioni antincendio e di quelle che possano garantire l’esodo in caso di incendio in totale sicurezza; entro due anni (maggio 2021): per l’installazione degli impianti di segnalazione manuale di allarme incendio (per i casi di altezze antincendio superiori a 54 mt) e dei sistemi di allarme vocale per scopi di emergenza (nei casi di altezza antincendio maggiore di 80 mt).
Tra le figure previste ci sarà un “Responsabile della gestione della sicurezza antincendio” e il il Coordinatore dell’emergenza.