Ingenti i danni conseguenti all’alluvione dello scorso 8 Luglio, come si può leggere in quest’articolo: Meda, la testimonianza: “Il Tarò ha distrutto la mia auto”. Per il sindaco è stato di calamità

Nell’articolo si legge:

Il primo cittadino non ha perso tempo e ha già preso contatti con la Prefettura di Monza e Brianza e la Regione Lombardia per inoltrare la richiesta di stato di calamità: «Sul sito del comune abbiamo pubblicato le schede danni da utilizzare per l’evento dell’8 luglio, che verranno raccolte ed inserite nel sistema di Regione Lombardia. I moduli andranno compilati allegando una copia di documento d’identità e consegnati all’Ufficio Protocollo oppure inviati all’indirizzo mail: [email protected] entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 luglio 2014».

Ecco il link al sito del Comune: DANNI DA ESONDAZIONE DEL GIORNO 8 LUGLIO 2014

Nella stessa sezione è disponibile anche la Direttiva Regionale 22 dicembre 2008 – n. 8/8755 – Determinazioni in merito alla gestione della post-emergenza e allassegnazione dei contributi (art. 2, comma 1, lettera b), l. 225/1992) che indica le modalità “tecniche” per la compilazione e presentazione delle domande, nonché le casistiche soggette a rimborso.

Al punto 2.7. (Contributi per danni conseguenti ad eventi di livello b) – regionale) si legge:

SETTORE PUBBLICO

(…) Sono esclusi dal contributo regionale i danni segnalati dalle province nonché dai Comuni con più di 20.000 abitanti (fonte ISTAT 2001).

SETTORE PRIVATO

Regione Lombardia riconosce contributi, fatta salva la disponibilità a bilancio di risorse finanziarie, solo per gli immobili distrutti o di cui risulti gravemente compromessa la stabilità strutturale e funzionale in conseguenza del danno subito. L’immobile in questione deve costituire abitazione principale del proprietario, che vi risiede. Si rimanda all’allegato A relativamente ai limiti e alle condizioni previste per l’erogazione del contributo.

Si ricorda che i soggetti privati non possono presentare domanda di contributo se non e` stata trasmessa dal Comune, nei tempi e modi previsti, la scheda A relativa all’evento.

Non sono previsti contributi per beni mobili, ancorché registrati, e per attività produttive.

(…)

Nell’Allegato A inoltre si legge:

(..)

Beni ammissibili a contributo

Sono ammissibili al contributo, alle condizioni e nei limiti previsti dalla presente Direttiva, i seguenti beni:

– unità immobiliari distrutte;

– unità immobiliari di cui risulti gravemente compromessa la stabilità strutturale e funzionale.

Le unità immobiliari di cui sopra devono essere destinate ad abitazione principale del proprietario, che vi risiede, ai sensi dell’art.8 del d.lgs. 504/1992 e succ. modifiche e integrazioni.

La residenza, costituita dai locali principali (appartamento) e dalle sole pertinenze strutturalmente connesse, deve risultare nel Comune fin dalla data in cui l’evento si e` verificato. E`inoltre indispensabile la presenza di una ordinanza sindacale di sgombero.

Le domande di contributo di cui al paragrafo 4.4.1 devono essere corredate di perizia asseverata da professionista abilitato, il quale sotto la propria personale responsabilità , oltre a descrivere

la tipologia dei danni verificatisi, ed ammissibili a contributo ai sensi della presente Direttiva, nonché il nesso di causalità dei danni medesimi con l’evento calamitoso, deve stimare il costo di ripristino attraverso un computo metrico estimativo.

Nel caso di spese già sostenute, la perizia asseverata deve inoltre attestare la congruità delle stesse con i valori normali di mercato.

Beni non ammissibili a contributo

Sono esclusi dal contributo i danni:

– a beni mobili anche se registrati;

– di importo inferiore a C 5.000,00 (franchigia);

– a opere di recinzione e difesa (muri, cancellate, ecc.);

– alle pertinenze (es. box, cantina, garage, ecc.) che non risultino strutturalmente connesse all’unità immobiliare;

– a immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie, ove tale difformità comporti variazioni essenziali ai sensi della l. 28/02/1985 n. 47 e successive modifiche e integrazioni, salvo che sia intervenuta sanatoria;

– ad immobili o porzioni di immobili realizzati in difformità alle disposizioni ed ai vincoli previsti dal r.d. 25 luglio 1904 n. 523;

– ad unità immobiliari adibite ad abitazione principale non censite al nuovo catasto edilizio urbano o per le quali non sia stata presentata nei termini di legge apposita domanda di accatastamento.

In base a quanto sopra indicato se ne deduce che non dovrebbero arrivare contributi dalla Regione Lombardia (quante le ordinanze di sgombero a Meda?).

Quindi rimane da chiedersi quale sia la valenza della compilazione di questi moduli.

Mera finalità statistica?

(immagine: grabsomegoodby.com)

By aidos