INCREDIBILE

L’Associazione Bancaria Italiana (ABI) dà indirettamente ragione alle strutture territoriali di Roma della Dircredito, Fisac – Cgil, Sinfub che hanno attivato l’art. 28 dello Statuto dei Lavoratori nei confronti di UBIS, Gruppo Unicredit, tramite ricorso del Prof. Piergiovanni Alleva, Avv. Alessandra Raffi, Avv. Benedetto Spinosa, per evidenti violazioni formali e sostanziali nel trasferimento di ramo d’azienda delle attività e relativi lavoratori addetti da HR SSC a HP.

Infatti nel convegno organizzato dall’ABI e dal Notiziario di Giurisprudenza del Lavoro con l’Università 4 – Bocconi la relazione di Giancarlo Durante, Direttore del Notiziario, Direttore Centrale e Responsabile Area Sindacale e del Lavoro ABI, “ La questione dei trasferimenti di aziende o dei rami di azienda nel mondo bancario” è in piena sintonia con l’interpretazione data dalle suddette strutture territoriali romane relativamente alle tutele dell’area contrattuale, stabilite nel contratto nazionale del credito.

Un convegno in cui le relazioni dei partecipanti sono state riportate nella pubblicazione edita, nel 2004, da Bancaria Editrice, casa editrice dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI), intitolata “Trasferimenti di aziende ed esternalizzazioni nel diritto del lavoro”, quella di Durante alle pagine 22 – 23.

Così affermava, testualmente, a commento del contratto nazionale del credito dell’11/7/1999, relativamente all’introduzione delle norme relative all’area contrattuale del credito,

Giancarlo Durante, Responsabile Area Sindacale e del Lavoro ABI. “Particolare attenzione è stata dedicata al caso in cui i processi di riorganizzazione/ristrutturazione delle imprese bancarie possono anche determinare l’eventuale scorporo di personale e attività finanziarie e strumentali a società non controllate appartenenti ad altri settori”. Quindi si determinava la possibilità che i lavoratori addetti alle attività di cui all’art. 2 del CCNL del credito potessero essere oggetto di trasferimento a società non controllate. Il termine scorporo è un sostantivo con il quale si definisce un’operazione per la quale un ramo di azienda dotato di autonoma capacità, viene conferito a una società di nuova costituzione, o già esistente, giuridicamente diversa dall’impresa che effettua il conferimento. Un termine quello dello scorporo richiamato nel nostro contratto all’art.15 “Ristrutturazioni e/o riorganizzazioni – Trasferimenti di azienda“, dove al comma 6 si legge testualmente “Nelle ipotesi, invece, di trasferimento di azienda (quali fusione, concentrazione e scorporo) si applica la disciplina di legge, a prescindere dal numero dei dipendenti delle imprese interessate”. Vale a dire si applica il trasferimento di ramo d’azienda previsto dall’art. 2112.

Di seguito Durante affermava : “In ragione di ciò, e dunque all’esigenza che la normativa sull’area contrattuale contribuisce a fornire elementi di certezza al perfezionamento di dette operazioni, nel contratto nazionale è stabilito che, relativamente alle attività per le quali sono state previste specifiche regolamentazioni (leasing, factoring, centri di elaborazione dati, ecc), al personale interessato da processi di allocazione di risorse all’esterno sia garantita l’applicazione del contratto nazionale del credito. La garanzia è estesa a coloro che verranno successivamente assunti dalle società acquirenti per l’espletamento delle medesime attività. L’impresa è anche vincolata a far assumere in caso di successiva cessione, il medesimo impegno al nuovo acquirente”.

In altri termini, presso dette aziende occorre comunque applicare il contratto del credito al personale addetto allo svolgimento delle attività creditizie, finanziarie o strumentali. Pertanto le attività di cui all’art. 2 possono essere scorporate, a società non controllate, insieme ai lavoratori, con il vincolo contrattuale, però, che, ai lavoratori ceduti e a quelli che in seguito saranno assunti per svolgere le medesime attività, sia applicata la contrattazione collettiva nazionale del credito.

Dopo aver richiamato lo scorporo, il Responsabile Area Sindacale e del Lavoro ABI così si esprimeva relativamente alle attività di cui all’art. 3 del CCNL : “Per attività complementari e/o accessorie elencate indicativamente nel contratto nazionale è invece possibile, come accennato, l’esternalizzazione fuori dall’area contrattuale (e cioè ad aziende che non applicano il contratto nazionale del credito), ovvero – in alternativa – l’applicazione di contratti complementari aventi ad oggetto orari di lavoro, inquadramento ad un livello inferiore per i neo assunti e tabelle retributive, sempre per i neo assunti, ridotte del 15 %, rispetto a quelle generali”. L’uso dei termini invece che è un avverbio che significa all’opposto, al contrario, e possibile che è un aggettivo che significa ciò che si può fare, sono riferiti al fatto che per le sole attività dell’art. 2 è previsto lo scorporo di personale e attività ad aziende che applichino il CCNL del credito, mentre per quelle dell’art. 3 è consentita, tramite l’apposita procedura di appalto di cui all’art. 17, la sola esternalizzazione di attività, e non di lavoratori, ad aziende che applicano contratti diversi.

IL RE E’COMPLETAMENTE NUDO

Se qualcuno vuole fare il giullare di un re completamente nudo si accomodi. Né qualcuno pensi di farsi rilasciare una dichiarazione, di comodo, diversa, da qualche funzionaretto dell’ABI.

L’interpretazione dell’area contrattuale del Responsabile Area Sindacale e del Lavoro ABI non è passibile del sospetto di alcuna strumentalità. Così la ricorda il nostro Avv. Alessandra Raffi, partecipante a quel convegno: “Una relazione lucida quella di Durante tesa a far si che i processi di ristrutturazione e razionalizzazione delle aziende di credito, con l’adozione di adeguate tutele, non portassero ad alcuna situazione conflittuale con i lavoratori ed il mondo sindacale”. Per quanto riguarda i lavoratori di UBIS è, ormai, tutto completamente chiaro, e nessuno si potrà nascondere dietro “ una foglia di fico”. Nel Gruppo Unicredit si sta rompendo l’area contrattuale, all’indomani dell’ approvazione di un nuovo contratto nazionale, che prevede addirittura l’insourcing di attività esternalizzate. Le OO.SS. che sottoscrivessero una cosa di questa gravità lo farebbero senza alcun mandato dei lavoratori. Dimostrerebbero di “essere altro” nei confronti dei lavoratori che dovrebbero rappresentare e apparirebbero a loro occhi come “parte integrante del sistema di potere aziendale”. L’ esito delle votazioni del contratto nazionale è un campanello d’allarme molto forte per tutte le OO.SS. La RSA di UBIS si prepari all’immediata mobilitazione aprendo la procedura di conciliazione relativamente allo sciopero. Questa struttura chiederà la stessa cosa alle rappresentanze sindacali di altre aziende presenti in questo territorio.

La lotta dei lavoratori di HR SSC deve divenire la lotta di tutti per la difesa del contratto nazionale e della democrazia sindacale .

Roma 18/4/2012

Segreteria Generale

Comprensorio Roma Sud – Ovest

FISAC/CGIL

By aidos